(CODICE CIVILE-art. 45)
                              Art. 45. 
 
       (Domicilio della moglie, del minore e dell'interdetto). 
 
  La moglie che non  e'  legalmente  separata  ha  il  domicilio  del
marito.  La  disposizione  non  si  applica  quando  il   marito   e'
interdetto. 
 
  Se il marito ha trasferito il suo domicilio all'estero,  la  moglie
puo' stabilire nel territorio dello Stato il proprio domicilio. 
 
  Il minore non emancipato ha il domicilio della persona che esercita
su lui la patria potesta' o la tutela. L'interdetto ha  il  domicilio
del tutore.