(CODICE CIVILE-art. 46)
                              Art. 46. 
 
                  (Sede delle persone giuridiche). 
 
  Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza  o
dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al  luogo  in
cui e' stabilita la loro sede. 
 
  Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o  la  sede
risultante dal registro e'  diversa  da  quella  effettiva,  i  terzi
possono  considerare  come  sede  della   persona   giuridica   anche
quest'ultima.