(Convenzione-art. 48)
                             Articolo 48 
 
  Le due parti contraenti si obbligano a  comunicarsi  reciprocamente
le sentenze di condanna  per  crimini  e  delitti  pronunciate  dalle
autorita' giudiziarie di ciascuna  delle  parti  contro  i  cittadini
dell'altra parte, nonche' le misure successive a dette condanne. 
  Tali notizie saranno trasmesse per via diplomatica. 
  Tuttavia,  in  caso  d'urgenza,  tali   notizie   potranno   essere
comunicate per mezzo dell'Interpol.