Articolo 48 Le due parti contraenti si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimini e delitti pronunciate dalle autorita' giudiziarie di ciascuna delle parti contro i cittadini dell'altra parte, nonche' le misure successive a dette condanne. Tali notizie saranno trasmesse per via diplomatica. Tuttavia, in caso d'urgenza, tali notizie potranno essere comunicate per mezzo dell'Interpol.