Art. 36 Gli Stati dovranno, ove possibile, accordare la libera pratica via radio ad una nave o ad un aeromobile qualora, sulla base delle informazioni che vengono fornite prima del suo arrivo, l'Autorita' sanitaria del porto o dell'aeroporto di destinazione ritenga che essa non costituisca pericolo di introduzione o di diffusione delle malattie sottoposte al Regolamento.