(Regolamento - art. 36)
                               Art. 36 
 
  Gli Stati dovranno, ove possibile, accordare la libera pratica  via
radio ad una nave o  ad  un  aeromobile  qualora,  sulla  base  delle
informazioni che vengono fornite prima del  suo  arrivo,  l'Autorita'
sanitaria del porto o dell'aeroporto di destinazione ritenga che essa
non costituisca  pericolo  di  introduzione  o  di  diffusione  delle
malattie sottoposte al Regolamento.