(Regolamento - art. 37)
                               Art. 37 
 
  1. - L'Autorita' Sanitaria di un porto, di un  aeroporto  o  di  un
posto di frontiera puo' sottoporre a visita  medica  all'arrivo  ogni
nave, aeromobile, treno, veicolo stradale, o altro mezzo di trasporto
o  container,  nonche'  ogni  persona  nel  corso   di   un   viaggio
internazionale. 
  2. - Le misure sanitarie supplementari  applicabili  ad  una  nave,
aeromobile, treno, veicolo stradale, o altro  mezzo  di  trasporto  o
container sono determinate  dalle  condizioni  verificatesi  a  bordo
durante il viaggio o esistenti al momento della visita medica,  senza
pregiudizio, tuttavia, per le  misure  che  il  presente  Regolamento
permetta  di  applicare  ad  una  nave,  aeromobile,  treno,  veicolo
stradale, altro mezzo di trasporto o  container  proveniente  da  una
zona infetta. 
  3.- In un Paese in cui l'Amministrazione sanitaria deve far  fronte
a difficolta' particolari che possano costituire  un  grave  pericolo
per la salute pubblica, puo' essere richiesto  ad  ogni  persona  che
effettui  un  viaggio  internazionale  di  indicare   per   iscritto,
all'arrivo, il proprio indirizzo di destinazione.