(Regolamento - art. 38)
                               Art. 38 
 
  L'applicazione delle misure previste dal Titolo V conseguenti  alle
circostanze che  una  nave,  un  aeromobile,  un  treno,  un  veicolo
stradale o altro mezzo di trasporto,  una  persona,  un  container  o
degli oggetti siano provenienti da una zona infetta, cosi'  come  sia
stato denunciato dall'Amministrazione  sanitaria  interessata,  sara'
limitata alle provenienze effettive da tale zona. 
  Tale limitazione e' subordinata  alla  condizione  che  l'Autorita'
sanitaria della zona infetta adotti tutte le  misure  necessarie  per
impedire la diffusione della malattia ed applichi le misure  previste
al paragrafo 1 dell'art. 31.