Art. 39 All'arrivo di una nave, aeromobile, treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto, le persone infette possono essere sbarcate e poste in isolamento a cura dell'Autorita' sanitaria. Lo sbarco effettuato a cura dell'Autorita' sanitaria e' obbligatorio se richiesto dal responsabile del mezzo di trasporto.