(Regolamento - art. 39)
                               Art. 39 
 
  All'arrivo di una nave, aeromobile, treno, veicolo stradale o altro
mezzo di trasporto, le persone  infette  possono  essere  sbarcate  e
poste in  isolamento  a  cura  dell'Autorita'  sanitaria.  Lo  sbarco
effettuato  a  cura  dell'Autorita'  sanitaria  e'  obbligatorio   se
richiesto dal responsabile del mezzo di trasporto.