(Regolamento - art. 40)
                               Art. 40 
 
  1. - In  aggiunta  alle  disposizioni  del  Titolo  V,  l'Autorita'
sanitaria puo' sottoporre a sorveglianza ogni persona  sospetta  che,
nel corso di un viaggio internazionale, arrivi, con qualunque  mezzo,
da una zona infetta; detta sorveglianza  si  prolunghera'  sino  alla
fine del periodo di incubazione, come previsto nel Titolo V. 
  2. - Salvo i casi espressamente previsti dal presente  Regolamento,
non si adottera' l'isolamento al  posto  della  sorveglianza  se  non
quando  l'Autorita'  sanitaria  ritenga  eccezionalmente   grave   il
pericolo  di  trasmissione  dell'infezione  da  parte  della  persona
sospetta.