(Regolamento - art. 41)
                               Art. 41 
 
  Le misure sanitarie, oltre alla visita medica, adottate in un porto
o in un aeroporto non saranno ripetute in nessuno dei porti  o  degli
aeroporti successivamente toccati dalla  nave  o  dall'aeromobile,  a
meno che: 
    a) dopo la partenza dal porto o dall'aeroporto,  ove  sono  state
adottate dette misure, non  si  sia  verificato,  in  quel  porto  od
aeroporto, o a bordo della  nave  o  dell'aeromobile,  un  evento  di
carattere epidemiologico tale da richiedere di  nuovo  l'applicazione
di dette misure; 
    b)  l'Autorita'  sanitaria  di  uno   dei   porti   o   aeroporti
successivamente toccati non abbia la certezza che le misure non siano
state adottate in maniera efficace.