(Regolamento - art. 42)
                               Art. 42 
 
  Salvo quanto disposto all'art. 80, non si puo' rifiutare per motivi
sanitari l'accesso ad un porto o  aeroporto  ad  una  nave  o  ad  un
aeromobile. Tuttavia, se il porto o l'aeroporto non e' attrezzato per
l'adozione delle misure sanitarie previste dal presente  Regolamento,
misure che l'Autorita' sanitaria del porto o dell'aeroporto ritengano
necessarie, tali  navi  o  aeromobili  potranno  essere  obbligate  a
recarsi a proprio rischio nel  porto  o  aeroporto  qualificato  piu'
vicino e conveniente per loro.