(Regolamento - art. 45)
                               Art. 45 
 
  1. - Salvo nei casi previsti dal successivo numero 2, ogni nave  od
aeromobile che, all'arrivo,  rifiuti  di  assoggettarsi  alle  misure
prescritte dall'Autorita' sanitaria del  porto  o  dell'aeroporto  in
applicazione  al  presente  Regolamento  e'  libero   di   proseguire
immediatamente il proprio viaggio; esso non puo', in  tal  caso,  nel
corso di detto viaggio, fare scalo in nessun altro porto od aeroporto
dello stesso territorio. 
  A condizioni che resti in quarantena, tale nave od aeromobile viene
tuttavia autorizzato a prendere a bordo  combustibile  o  carburanti,
acqua potabile, viveri e provviste. Se, dopo visita medica, tale nave
viene  riconosciuta  indenne,  essa  conserva  il  beneficio  di  cui
all'art. 34. 
  2. - Una nave o un aeromobile che  arrivi  in  un  porto  o  in  un
aeroporto situato in una zona  dove  e'  presente  il  vettore  della
febbre   gialla,   non   potra'   ripartire   e   sara'   sottoposto,
dall'Autorita' sanitaria del  porto  o  dell'aeroporto,  alle  misure
prescritte ai sensi del presente Regolamento, nel caso in cui: 
    a) l'aeromobile sia infetto da febbre gialla; 
    b) la nave sia infetta da febbre gialla e sia stata  ritrovata  a
bordo l'Aedes aegypti e la visita medica  abbia  dimostrato  che  una
persona infetta non e' stata isolata in tempo opportuno.