Art. 45
1. - Salvo nei casi previsti dal successivo numero 2, ogni nave od
aeromobile che, all'arrivo, rifiuti di assoggettarsi alle misure
prescritte dall'Autorita' sanitaria del porto o dell'aeroporto in
applicazione al presente Regolamento e' libero di proseguire
immediatamente il proprio viaggio; esso non puo', in tal caso, nel
corso di detto viaggio, fare scalo in nessun altro porto od aeroporto
dello stesso territorio.
A condizioni che resti in quarantena, tale nave od aeromobile viene
tuttavia autorizzato a prendere a bordo combustibile o carburanti,
acqua potabile, viveri e provviste. Se, dopo visita medica, tale nave
viene riconosciuta indenne, essa conserva il beneficio di cui
all'art. 34.
2. - Una nave o un aeromobile che arrivi in un porto o in un
aeroporto situato in una zona dove e' presente il vettore della
febbre gialla, non potra' ripartire e sara' sottoposto,
dall'Autorita' sanitaria del porto o dell'aeroporto, alle misure
prescritte ai sensi del presente Regolamento, nel caso in cui:
a) l'aeromobile sia infetto da febbre gialla;
b) la nave sia infetta da febbre gialla e sia stata ritrovata a
bordo l'Aedes aegypti e la visita medica abbia dimostrato che una
persona infetta non e' stata isolata in tempo opportuno.