(Regolamento - art. 46)
                               Art.46 
 
  1.  -  Se,  per  ragioni  indipendenti  dalla  volonta'   del   suo
comandante, un aeromobile atterra in un aeroporto diverso  da  quello
sul  quale  avrebbe  dovuto  normalmente  atterrare,  il   comandante
dell'aeromobile,  o  il  suo  delegato,  dovra'  mettersi   il   piu'
rapidamente possibile  in  contatto  con  la  piu'  vicina  Autorita'
sanitaria o con altra Autorita' pubblica. 
  2. - Non appena  l'Autorita'  sanitaria  sara'  avvertita  di  tale
atterraggio potra' adottare le misure appropriate, senza superare, in
nessun caso, i limiti previsti dal presente Regolamento. 
  3. - Salvo quanto previsto dal  n.  5  del  presente  articolo,  le
persone  che  si  trovino  a  bordo  di  un  aeromobile  non  possono
allontanarsi dal  luogo  dell'atterraggio  se  non  per  mettersi  in
contatto con l'Autorita' sanitaria o con altra Autorita'  pubblica  o
per averne ricevuto da esse  l'autorizzazione,  anche  le  merci  non
dovranno essere allontanate. 
  4. -  Quando  le  misure  eventualmente  prescritte  dall'Autorita'
sanitaria siano state eseguite, l'aeromobile verra' autorizzato,  dal
punto di vista sanitario, a dirigersi  verso  l'aeroporto  nel  quale
avrebbe dovuto normalmente atterrare  o,  se  motivi  tecnici  vi  si
oppongono, un altro aeroporto a sua scelta. 
  5. - In caso di urgenza, il comandante dell'aeromobile,  o  il  suo
delegato, adotta tutte le misure che siano necessarie per la salute e
la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio.