(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 40)
                             ARTICOLO 40 
                                RITIRO 
1. Qualsiasi membro potra' ritirarsi dalla Banca in qualsiasi momento
previo preavviso scritto fatto pervenire alla  Banca  presso  la  sua
sede centrale. 
2. Il ritiro di un membro entrera' in vigore, e la sua partecipazione
in qualita'  di  membro  cessera',  alla  data  specificata  nel  suo
preavviso, ma in ogni caso non prima di sei (6) mesi  dalla  data  in
cui il preavviso e' stato ricevuto dalla Banca. Tuttavia in qualsiasi
momento anteriore alla data in cui il  ritiro  entra  in  vigore,  il
membro potra' notificare periscritto alla Banca la cancellazione  del
suo avviso relativo alla intenzione di ritirarsi. 
3. Un membro che abbia dato preavviso  del  suo  ritiro  dalla  Banca
rimarra' responsabile verso la Banca di tutte le obbligazioni dirette
e sopravvenute alle quali esso era soggetto alla data di consegna del
preavviso di ritiro. Se il ritiro entra  in  vigore,  il  membro  non
incorrera' in alcuna responsabilita' per obbligazioni  risultanti  da
operazioni della Banca eseguite posteriormente alla data  in  cui  il
preavviso di ritiro e' stato ricevuto dalla Banca.