ARTICOLO 40 RITIRO 1. Qualsiasi membro potra' ritirarsi dalla Banca in qualsiasi momento previo preavviso scritto fatto pervenire alla Banca presso la sua sede centrale. 2. Il ritiro di un membro entrera' in vigore, e la sua partecipazione in qualita' di membro cessera', alla data specificata nel suo preavviso, ma in ogni caso non prima di sei (6) mesi dalla data in cui il preavviso e' stato ricevuto dalla Banca. Tuttavia in qualsiasi momento anteriore alla data in cui il ritiro entra in vigore, il membro potra' notificare periscritto alla Banca la cancellazione del suo avviso relativo alla intenzione di ritirarsi. 3. Un membro che abbia dato preavviso del suo ritiro dalla Banca rimarra' responsabile verso la Banca di tutte le obbligazioni dirette e sopravvenute alle quali esso era soggetto alla data di consegna del preavviso di ritiro. Se il ritiro entra in vigore, il membro non incorrera' in alcuna responsabilita' per obbligazioni risultanti da operazioni della Banca eseguite posteriormente alla data in cui il preavviso di ritiro e' stato ricevuto dalla Banca.