ARTICOLO 41 SOSPENSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI MEMBRO 1. Se un membro non adempie ad una qualsiasi delle obbligazioni verso la Banca, il Consiglio dei Governatori potra' sospendere detto membro con voto di non meno dei due terzi del numero complessivo dei governatori o altri membri rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo degli altri membri. Il membro in questione non avra' voto. 2. Il membro cosi' sospeso cessera' automaticamente di essere membro della Banca ad un (1) anno dalla data della sua sospensione salvo che il Consiglio dei Governatori decida, durante tale periodo, di reintegrare il membro, con la stessa maggioranza necessaria alla sospensione. 3. Durante il periodo di sospensione un membro non potra' esercitare alcun diritto previsto nel presente Accordo, fatto salvo il diritto di ritiro; rimarra' tuttavia soggetto a tutte le sue obbligazioni.