(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 41)
                             ARTICOLO 41 
             SOSPENSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN QUALITA' 
                              DI MEMBRO 
1. Se un membro non adempie ad una qualsiasi delle obbligazioni verso
la Banca, il Consiglio dei Governatori potra' sospendere detto membro
con voto di non  meno  dei  due  terzi  del  numero  complessivo  dei
governatori o altri membri rappresentanti non meno dei tre quarti del
potere di voto complessivo degli altri membri. Il membro in questione
non avra' voto. 
2. Il membro cosi' sospeso cessera' automaticamente di essere  membro
della Banca ad un (1) anno dalla data della sua sospensione salvo che
il  Consiglio  dei  Governatori  decida,  durante  tale  periodo,  di
reintegrare il membro, con  la  stessa  maggioranza  necessaria  alla
sospensione. 
3. Durante il periodo di sospensione un membro non potra'  esercitare
alcun diritto previsto nel presente Accordo, fatto salvo  il  diritto
di ritiro; rimarra' tuttavia soggetto a tutte le sue obbligazioni.