ARTICOLO 42 REGOLAMENTO DEI CONTI 1. Dopo la data alla quale uno Stato od un Territorio cessano di essere membri, l'ex-membro rimarra' responsabile verso la Banca delle sue obbligazioni attuali e delle sue sopravvenienze passive fintanto che rimanga insoluta una qualsiasi parte dei prestiti o delle garanzie contratti prima che cessasse di essere membro; ma non incorrera' in passivi relativi a prestiti e garanzie che la Banca abbia contratto successivamente, ne' partecipera' alle entrate o alle spese della Banca. 2. Quando uno Stato od un Territorio cessino di essere membri, la Banca predisporra' il riacquisto da parte sua delle azioni di detto membro come parte dei regolamenti dei conti con tale membro conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente Articolo. A questo scopo il prezzo di riacquisto delle azioni sara' pari al valore indicato dai libri della Banca alla data della cessazione della partecipazione in qualita' di membro. 3. Il rimborso delle azioni riacquistate dalla Banca ai sensi del presente Articolo sara' regolato dalle seguenti condizioni: (a) Qualsiasi ammontare dovuto al membro in questione per le sue azioni sara' trattenuto fintanto che tale membro, la sua banca centrale o una qualsiasi sua suddivisione politica o agenzia rimangono passivi, in quanto prestatari o garanti, verso la Banca e tale ammontare puo' essere applicato, a facolta' della Banca, su uno qualsiasi di tali passivi quando questo giunga a scadenza. Nessun ammontare sara' trattenuto in acconto della sopravvenienza passiva del membro per richieste future sulle sue sottoscrizioni per azioni conformemente al paragrafo 6 dell'Articolo 7. In ogni caso, nessun ammontare dovuto al membro per le sue azioni sara' pagato prima di sei (6) mesi dalla data in cui la sua partecipazione in qualita' di membro sia cessata. (b) i pagamenti per le azioni potranno essere fatti di volta in volta alla consegna delle azioni da parte dell'ex membro in questione, nel limite in cui l'ammontare dovuto quale prezzo di riacquisto conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo ecceda il valore globale dei passivi su prestiti e garanzie di cui al comma (a) del presente paragrafo, finche' l'ex membro abbia ricevuto il prezzo di riacquisto totale. (c) i pagamenti saranno effettuati in tali valute disponibili quali la Banca stabilira' prendendo in considerazione la propria situazione finanziaria. (d) Se la Banca sosterra' perdite su qualsiasi garanzia o prestito che siano non erogati alla data di cessazione della partecipazione in qualita' di membro e l'ammontare di tali perdite ecceda l'ammontare della riserva prevista contro le perdite a quella data, l'ex membro in questione rimborsera', su richiesta, l'ammontare del quale il prezzo di riacquisto delle sue azioni sarebbe stato ridotto se le perdite fossero state prese in considerazione al tempo della determinazione del prezzo di riacquisto. Inoltre l'ex membro rimarra' soggetto a qualsiasi richiesta per sottoscrizioni non pagate conformemente al paragrafo 6 dell'Articolo 7 nella stessa misura in cui gli sarebbe stato richiesto di rispondere se si fosse verificata una decurtazione del capitale e fosse stata fatta la chiamata per lo stesso al tempo della determinazione del prezzo di riacquisto delle sue azioni. 4. Se la Banca cessa le proprie operazioni ai sensi dell'Articolo 44 entro sei (6) mesi dalla data in cui sia cessata la partecipazione di un qualsiasi membro, tutti i diritti del membro saranno stabiliti ai sensi delle disposizioni degli Articoli 44 e 46. Tale membro verra' considerato come tuttora membro agli scopi di tali Articoli ma non avra' diritto di voto.