(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 42)
                             ARTICOLO 42 
                        REGOLAMENTO DEI CONTI 
1. Dopo la data alla quale uno Stato  od  un  Territorio  cessano  di
essere membri, l'ex-membro rimarra' responsabile verso la Banca delle
sue obbligazioni attuali e delle sue sopravvenienze passive  fintanto
che rimanga  insoluta  una  qualsiasi  parte  dei  prestiti  o  delle
garanzie contratti prima  che  cessasse  di  essere  membro;  ma  non
incorrera' in passivi relativi a prestiti e  garanzie  che  la  Banca
abbia contratto successivamente, ne' partecipera' alle entrate o alle
spese della Banca. 
2. Quando uno Stato od un Territorio cessino  di  essere  membri,  la
Banca predisporra' il riacquisto da parte sua delle azioni  di  detto
membro  come  parte  dei  regolamenti  dei  conti  con  tale   membro
conformemente alle disposizioni dei paragrafi  3  e  4  del  presente
Articolo. A questo scopo il prezzo di riacquisto delle  azioni  sara'
pari al valore  indicato  dai  libri  della  Banca  alla  data  della
cessazione della partecipazione in qualita' di membro. 
3. Il rimborso delle azioni riacquistate dalla  Banca  ai  sensi  del
presente Articolo sara' regolato dalle seguenti condizioni: 
(a) Qualsiasi ammontare dovuto al membro  in  questione  per  le  sue
azioni sara' trattenuto  fintanto  che  tale  membro,  la  sua  banca
centrale  o  una  qualsiasi  sua  suddivisione  politica  o   agenzia
rimangono passivi, in quanto prestatari o garanti, verso la  Banca  e
tale ammontare puo' essere applicato, a facolta' della Banca, su  uno
qualsiasi di tali passivi quando questo  giunga  a  scadenza.  Nessun
ammontare sara' trattenuto in acconto  della  sopravvenienza  passiva
del membro per richieste future sulle sue sottoscrizioni  per  azioni
conformemente al paragrafo 6 dell'Articolo 7. In  ogni  caso,  nessun
ammontare dovuto al membro per le sue azioni sara'  pagato  prima  di
sei (6) mesi dalla data in cui la sua partecipazione in  qualita'  di
membro sia cessata. 
(b) i pagamenti per le azioni potranno essere fatti di volta in volta
alla consegna delle azioni da parte dell'ex membro in questione,  nel
limite  in  cui  l'ammontare  dovuto  quale  prezzo   di   riacquisto
conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo ecceda  il  valore
globale dei passivi su prestiti e garanzie di cui al  comma  (a)  del
presente paragrafo, finche' l'ex membro abbia ricevuto il  prezzo  di
riacquisto totale. 
(c) i pagamenti saranno effettuati in tali valute  disponibili  quali
la Banca stabilira' prendendo in considerazione la propria situazione
finanziaria. 
(d) Se la Banca sosterra' perdite su qualsiasi  garanzia  o  prestito
che siano non erogati alla data di cessazione della partecipazione in
qualita' di membro e l'ammontare di tali perdite  ecceda  l'ammontare
della riserva prevista contro le perdite a quella data,  l'ex  membro
in questione rimborsera', su  richiesta,  l'ammontare  del  quale  il
prezzo di riacquisto delle sue azioni sarebbe  stato  ridotto  se  le
perdite  fossero  state  prese  in  considerazione  al  tempo   della
determinazione del prezzo di riacquisto. Inoltre l'ex membro rimarra'
soggetto  a  qualsiasi  richiesta  per  sottoscrizioni   non   pagate
conformemente al paragrafo 6 dell'Articolo 7 nella stessa  misura  in
cui gli sarebbe stato richiesto di rispondere se si fosse  verificata
una decurtazione del capitale e fosse stata fatta la chiamata per  lo
stesso al tempo della determinazione del prezzo di  riacquisto  delle
sue azioni. 
4. Se la Banca cessa le proprie operazioni ai sensi dell'Articolo  44
entro sei (6) mesi dalla data in cui sia cessata la partecipazione di
un qualsiasi membro, tutti i diritti del membro saranno stabiliti  ai
sensi delle disposizioni degli Articoli 44 e 46. Tale  membro  verra'
considerato come tuttora membro agli scopi di tali  Articoli  ma  non
avra' diritto di voto.