(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 43)
                             ARTICOLO 43 
               SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI 
Nel  caso  di  una  emergenza  il  Consiglio  dei  Direttori   potra'
sospendere temporaneamente le operazioni relative a nuovi prestiti  e
a nuove garanzie, in attesa di una occasione di un ulteriore esame ed
azione da parte del Consiglio dei Governatori.