(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 44)
                             ARTICOLO 44 
                     CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI 
1.  La  Banca  potra'  terminare  le  proprie  operazioni   con   una
risoluzione del Consiglio dei Governatori approvata con voto  di  non
meno dei due terzi del numero totale dei  Governatori  rappresentanti
non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri. 
2. Dopo tale cessazione la Banca terminera' immediatamente  tutte  le
attivita',   salvo   quelle   inerenti    all'ordinata    attuazione,
conservazione e preservazione dei  suoi  attivi  ed  alla  estinzione
delle proprie obbligazioni.