ARTICOLO 44 CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI 1. La Banca potra' terminare le proprie operazioni con una risoluzione del Consiglio dei Governatori approvata con voto di non meno dei due terzi del numero totale dei Governatori rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri. 2. Dopo tale cessazione la Banca terminera' immediatamente tutte le attivita', salvo quelle inerenti all'ordinata attuazione, conservazione e preservazione dei suoi attivi ed alla estinzione delle proprie obbligazioni.