(Accordo - art. 29)
                             Articolo 29 
                             Produzione 
   1. Al fine di risolvere il problema degli squilibri del mercato  a
medio  ed  a  lungo  termine   ed   in   particolare   quello   della
sovrapproduzione strutturale, i Membri  esportatori  si  impegnano  a
seguire un piano di gestione della produzione mirante a realizzare un
equilibrio durevole della produzione e del consumo  mondiale.  Questo
piano sara' elaborato dai paesi produttori in seno ad un Comitato  di
produzione istituito a tal fine dal Consiglio. 
   2.  Questo  Comitato  e'  costituito  da  tutti  i  paesi   Membri
esportatori ed importatori. Tuttavia le  decisioni  del  Comitato  di
produzione relative al  piano  ed  ai  programmi  di  gestione  della
produzione saranno adottate esclusivamente dai Membri esportatori che
partecipano  a  tale  Comitato,  sotto  riserva  delle   disposizioni
dell'articolo 43. 
   3. Il mandato del Comitato di produzione e', in particolare: 
      a) di coordinare le  politiche  ed  i  programmi  stabiliti  da
ciascun paese produttore, in considerazione  del  piano  di  gestione
della produzione elaborato dal Comitato; 
      b) di determinare le misure ed attivita', comprese se del  caso
quelle in materia di  diversificazione,  che  possono  contribuire  a
ristabilire il prima possibile l'equilibrio durevole  dell'offerta  e
della domanda mondiale del cacao e di raccomandarne l'applicazione. 
   4. Nella sua prima sessione successiva all'entrata in  vigore  del
presente Accordo,  il  Consiglio  adotta  le  previsioni  annuali  di
produzione e di consumo mondiale per un periodo almeno corrispondente
alla durata dell'Accordo. Il  Direttore  esecutivo  fornisce  i  dati
necessari per stabilire tali previsioni. Le previsioni cosi' adottate
dal Consiglio sono riesaminate e rivedute se del caso ogni  anno.  Il
Comitato stabilisce un quadro indicativo relativo ai livelli  annuali
di  produzione  globale  necessari   per   realizzare   e   mantenere
l'equilibrio dell'offerta e della domanda secondo gli  obiettivi  del
presente Accordo. I fattori da prendere  in  considerazione  sono  in
particolare le variazioni previste della produzione e del consumo, in
funzione dei movimenti dei prezzi reali delle variazioni previste del
livello degli stock. 
   5. In considerazione del quadro indicativo stabilito dal  Comitato
secondo il paragrafo 4 del presente articolo, i Membri esportatori in
quanto gruppo, attuano il piano di gestione della produzione al  fine
di conseguire l'equilibrio globale dell'offerta  e  della  domanda  a
medio ed a lungo  termine.  Ciascun  Membro  esportatore  elabora  un
programma di adeguamento della propria produzione che gli consenta di
raggiungere gli obiettivi definiti  nel  presente  articolo.  Ciascun
Membro esportatore e' responsabile  delle  politiche,  dei  metodi  e
delle misure di controllo che applica per attuare il suo programma di
produzione,  ed  informa  regolarmente  il  Comitato  riguardo   alle
politiche ed ai programmi recentemente istituiti o soppressi  nonche'
ai loro risultati. 
   6. Il Comitato di produzione segue e  sorveglia  l'attuazione  del
piano e dei programmi di gestione della produzione. 
   7. Il Comitato  presenta  rapporti  particolareggiati  a  ciascuna
sessione ordinaria del Consiglio, sui quali il Consiglio si basa  per
passare in rassegna la situazione generale, valutando in  particolare
l'andamento  dell'offerta  e  della  domanda   globale   secondo   le
disposizioni del presente articolo. Il Consiglio puo' indirizzare  ai
Membri raccomandazioni fondate su questa valutazione. 
   8. I Membri esportatori provvedono a  finanziare  il  piano  ed  i
programmi di  gestione  della  produzione,  ad  eccezione  dei  costi
relativi ai servizi amministrativi  necessari  per  le  funzioni  del
Comitato di produzione. 
   9. Ciascun Membro esportatore ha la responsabilita' di  finanziare
l'attuazione del proprio programma di gestione della produzione. 
   10. Ogni Membro esportatore o ogni istituzione puo' contribuire al
co-finanziamento di attivita' elaborate dal Comitato di produzione. 
   11. Il Comitato stabilisce le sue regole ed i suoi regolamenti. 
   12. Il Direttore esecutivo assiste il Comitato come necessario.