Articolo 30 Stocks 1. Al fine di facilitare la valutazione degli stock mondiali del cacao e di assicurare una maggiore trasparenza del mercato, i Membri forniscono al Direttore esecutivo non oltre la fine del mese di maggio di ciascun anno, le informazioni di cui dispongono sugli stock di cacao detenuti nei loro rispettivi paesi al termine dell'anno del cacao precedente. 2. Sulla base di queste informazioni, il Direttore esecutivo sottopone per esame al Consiglio, almeno una volta l'anno un rapporto particolareggiato sulla situazione degli stocks mondiali del cacao. Il Consiglio puo' indirizzare ai Membri raccomandazioni al termine di tale esame. 3. Il Consiglio istituisce un gruppo di lavoro incaricato di aiutarlo per quanto concerne l'attuazione delle disposizioni del presente articolo