(Accordo - art. 30)
                             Articolo 30 
                               Stocks 
   1. Al fine di facilitare la valutazione degli stock  mondiali  del
cacao e di assicurare una maggiore trasparenza del mercato, i  Membri
forniscono al Direttore esecutivo non  oltre  la  fine  del  mese  di
maggio di ciascun anno, le informazioni di cui dispongono sugli stock
di cacao detenuti nei loro rispettivi paesi al termine dell'anno  del
cacao precedente. 
   2. Sulla base  di  queste  informazioni,  il  Direttore  esecutivo
sottopone per esame al Consiglio, almeno una volta l'anno un rapporto
particolareggiato sulla situazione degli stocks mondiali  del  cacao.
Il Consiglio puo' indirizzare ai Membri raccomandazioni al termine di
tale esame. 
   3. Il Consiglio istituisce  un  gruppo  di  lavoro  incaricato  di
aiutarlo per quanto concerne l'attuazione delle disposizioni del 
presente articolo