(Convenzione - art. 33)
                             Articolo 33 
                            Zona contigua 
   1. In una zona contigua al suo mare territoriale, denominata "zona
contigua", lo Stato costiero puo' esercitare il controllo  necessario
al fine di: 
   a) prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti 
      doganali, fiscali, sanitari e  di  immigrazione  entro  il  suo
territorio o mare territoriale; 
   b) punire le violazioni delle leggi e regolamenti di cui sopra, 
      commesse non proprio territorio o mare territoriale. 
   2. La zona contigua non puo' estendersi oltre 24 miglia marine 
      dalla linea di base da cui si  misura  la  larghezza  del  mare
territoriale.