Articolo 33 Zona contigua 1. In una zona contigua al suo mare territoriale, denominata "zona contigua", lo Stato costiero puo' esercitare il controllo necessario al fine di: a) prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale; b) punire le violazioni delle leggi e regolamenti di cui sopra, commesse non proprio territorio o mare territoriale. 2. La zona contigua non puo' estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale.