(Convenzione - art. 29)
             ARTICOLO 29. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
In caso di disaccordo tra due  o  piu'  Parti  Contraenti  in  merito
all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le
parti Contraenti si consulteranno nell'ambito di una  riunione  delle
Parti Contraenti al fine di risolvere tale disaccordo.