ARTICOLO 30. FIRMA, RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE, ADESIONE 1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli Stati presso la Sede dell'Agenzia a Vienna a decorrere dal 20 settembre 1994, fino alla sua entrata in vigore. 2. La presente Convenzione e' soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari. 3. Dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione sara' aperta all'adesione di tutti gli Stati. 4. i) La presente Convenzione sara' aperta alla firma o all'adesione di organizzazioni regionali aventi carattere d'integrazione o altro, a condizione che ciascuna di tali organizzazioni sia costituita da Stati sovrani ed abbia competenza in merito alla negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali nelle materie coperte dalla presente Convenzione. ii) Nelle materie di loro competenza, tali organizzazioni eserciteranno per proprio conto i diritti ed assumeranno le responsabilita' che questa Convenzione attribuisce agli Stati Parti Contraenti. iii) Nel divenire parte della presente Convenzione, tali organizzazioni comunicheranno al Depositario di cui all'articolo 34 una dichiarazione nella quale sono indicati quali sono i loro Stati membri, quali articoli della presente Convenzione sono applicabili nei loro confronti e qual'e' la portata della loro competenza nel settore coperto da detti articoli. iv) Le organizzazioni di questo tipo non disporranno di alcun voto oltre a quelli dei loro Stati membri. 5. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Depositario.