(Convenzione - art. 30)
 ARTICOLO 30. FIRMA, RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE, ADESIONE 
    1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma di  tutti  gli
Stati presso la  Sede  dell'Agenzia  a  Vienna  a  decorrere  dal  20
settembre 1994, fino alla sua entrata in vigore. 
    2.  La  presente   Convenzione   e'   soggetta   alla   ratifica,
accettazione o approvazione degli Stati firmatari. 
    3. Dopo la sua entrata in vigore, la presente  Convenzione  sara'
aperta all'adesione di tutti gli Stati. 
    4.  i)  La  presente  Convenzione  sara'  aperta  alla  firma   o
all'adesione   di   organizzazioni   regionali    aventi    carattere
d'integrazione  o  altro,  a  condizione   che   ciascuna   di   tali
organizzazioni sia costituita da Stati sovrani ed abbia competenza in
merito alla negoziazione,  conclusione  ed  applicazione  di  accordi
internazionali nelle materie coperte dalla presente Convenzione. 
    ii)  Nelle  materie  di  loro  competenza,  tali   organizzazioni
eserciteranno  per  proprio  conto  i  diritti  ed   assumeranno   le
responsabilita' che questa Convenzione attribuisce agli  Stati  Parti
Contraenti. 
    iii)  Nel  divenire  parte  della  presente   Convenzione,   tali
organizzazioni comunicheranno al Depositario di cui  all'articolo  34
una dichiarazione nella quale sono indicati quali sono i  loro  Stati
membri, quali articoli della presente  Convenzione  sono  applicabili
nei loro confronti e qual'e' la portata  della  loro  competenza  nel
settore coperto da detti articoli. 
    iv) Le organizzazioni di questo tipo  non  disporranno  di  alcun
voto oltre a quelli dei loro Stati membri. 
    5. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione  o
di adesione saranno depositati presso il Depositario.