(Convenzione - art. 31)
                   ARTICOLO 31. ENTRATA IN VIGORE 
  1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno
successivo  alla  data  del  deposito,  presso  il  Depositario,  del
ventiduesimo  strumento   di   ratifica,   di   accettazione   o   di
approvazione, ivi inclusi quelli di diciassette  Stati,  ciascuno  in
possesso di almeno  un  impianto  nucleare  che  abbia  raggiunto  la
criticita' del nocciolo del reattore. 
  2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale  avente  carattere
di  integrazione  o  altro  carattere,  che  ratifichi  la   presente
Convenzione l'accetti  l'approvi  o  vi  aderisca  dopo  la  data  di
deposito dell'ultimo strumento richiesto per soddisfare le condizioni
poste nel paragrafo 1, la presente Convenzione entrera' in vigore  il
novantesimo giorno  successivo  alla  data  di  deposito,  presso  il
Depositario,  dello  strumento  stesso  da  parte  di  tale  Stato  o
organizzazione.