ARTICOLO 31. ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il Depositario, del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ivi inclusi quelli di diciassette Stati, ciascuno in possesso di almeno un impianto nucleare che abbia raggiunto la criticita' del nocciolo del reattore. 2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale avente carattere di integrazione o altro carattere, che ratifichi la presente Convenzione l'accetti l'approvi o vi aderisca dopo la data di deposito dell'ultimo strumento richiesto per soddisfare le condizioni poste nel paragrafo 1, la presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, presso il Depositario, dello strumento stesso da parte di tale Stato o organizzazione.