(Convenzione - art. 32)
              ARTICOLO 32. EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE 
    1. Ciascuna Parte Contraente puo' proporre  un  emendamento  alla
presente Convenzione. Gli emendamenti proposti saranno  esaminati  in
una riunione di riesame o in una riunione straordinaria. 
    2.  Il  testo  di  ogni  emendamento  proposto  e   le   relative
motivazioni saranno comunicati al Depositario, il quale  trasmettera'
la proposta alle Parti Contraenti prontamente e almeno novanta giorni
prima della riunione nel corso della quale l'emendamento proposto  e'
presentato per essere preso in esame. Tutte le osservazioni  ricevute
su tale proposta saranno comunicate dal Depositario alle Contraenti. 
    3.  Dopo  aver  esaminato  l'emendamento   proposto,   le   parti
contraenti decideranno se adottarlo consensualmente o, in assenza  di
consenso, di sottoporlo ad una Conferenza Diplomatica. Una  decisione
di sottoporre un emendamento proposto ad una  Conferenza  Diplomatica
richiede un voto a maggioranza di due terzi  delle  Parti  Contraenti
sia presente  al  momento  della  votazione.  Le  astensioni  saranno
considerate voti. 
    4.  La  Conferenza  Diplomatica  incaricata  di  esaminare  e  di
adottare gli emendamenti della presente Convenzione  sara'  convocata
dal Depositario ed avra' luogo non piu' tardi di un anno dopo che  la
relativa decisione sia stata presa in conformita' con il paragrafo  3
del presente articolo. La Conferenza Diplomatica compira' ogni sforzo
affinche' gli emendamenti siano adottati consensualmente. Se cio' non
fosse possibile, gli emendamenti saranno adottati con una maggioranza
dei due terzi di tutte le Parti Contraenti. 
    5.  Gli  emendamenti  alla  presente  Convenzione   adottati   in
comformita' con i paragrafi 3 e 4 di cui sopra,  saranno  soggetti  a
ratifica,  accettazione,  approvazione   o   conferma   delle   Parti
Contraenti  ed  entreranno  in  vigore,  nei  confronti  delle  Parti
Contraenti  che  li  hanno   ratificati,   accettati,   approvati   o
confermati, il novantesimo  giorno  successivo  al  ricevimento,  da'
parte del Depositario, degli strumenti corrispondenti di  almeno  tre
quarti di  tali  Parti  Contraenti.  Per  una  Parte  Contraente  che
ratifica,   accetta,   approva   o   conferma    detti    emendamenti
successivamente, gli emendamenti entreranno in vigore il  novantesimo
giorno dopo che la  Parte  Contraente  abbia  depositato  il  proprio
corrispondente strumento.