(Convenzione - art. 33)
                        ARTICOLO 33. DENUNCIA 
    1.  Ciascuna  Parte  Contraente  puo'  denunciare   la   presente
Convenzione mediante una notifica scritta al Depositario. 
    2. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data della  ricevuta
della notifica presso  il  Depositario  o  da  qualsiasi  altra  data
successiva che possa essere specificata nella notifica.