(Convenzione - art. 34)
                      ARTICOLO 34. DEPOSITARIO 
    1. Il Direttore generale dell'Agenzia sara' il Depositario  dalla
presente Convenzione. 
    2. Il Depositario informera' le Parti Contraenti: 
    i) della firma della presente Convenzione e  del  deposito  degli
strumenti  di  ratifica,  di  accettazione,  di  approvazione  o   di
adesione, secondo l'Articolo 30; 
    ii) della data dalla quale la Convenzione entra in vigore secondo
l'articolo 31; 
    iii) delle notifiche di denuncia della Convenzione effettuate  in
conformita' con l'articolo 33 e della data relativa; 
    iv)  degli  emendamenti  proposti   alla   presente   Convenzione
sottoposti dalle Parti Contraenti, degli emendamenti  adottati  dalla
Conferenza Diplomatica corrispondente o dalla  riunione  delle  Parti
Contraenti, e della data di entrata in vigore di detti emendamenti in
conformita' con l'articolo 32.