ARTICOLO 35. TESTI AUTENTICI L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, sono ugualmente autentici, sara' depositato presso il Depositario che ne inviera' copie conformi certificate alle Parti contraenti. IN FEDE DI QUANTO SOPRA I SOTTOSCRITTI, DEBITAMENTE AUTORIZZATI A TAL FINE, HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE. Fatto a Vienna il 20 settembre 1994.