(Convenzione - art. 35)
                    ARTICOLO 35. TESTI AUTENTICI 
    L'originale della presente Convenzione, i  cui  testi  in  lingua
araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola,  sono  ugualmente
autentici, sara' depositato presso il  Depositario  che  ne  inviera'
copie conformi certificate alle Parti contraenti. 
    IN FEDE DI QUANTO SOPRA I SOTTOSCRITTI, DEBITAMENTE AUTORIZZATI A
TAL FINE, HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE. 
    Fatto a Vienna il 20 settembre 1994.