(Convenzione-art. 44)
Art. 44 
1. Gli altri Stati potranno aderire alla Convenzione, successivamente
alla sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 46, comma 1. 
2. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il depositario. 
3. L'adesione avra'  effetto  soltanto  nei  rapporti  fra  lo  Stato
aderente e gli Stati contraenti che non abbiano  sollevato  obiezioni
nei confronti Gi essa nel termine di sei mesi dalla  ricezione  della
notifica prevista dall'Art. 48, lettera b). Tale eventuale  obiezione
potra' altresi' essere sollevata da qualsiasi Stato al momento  della
ratifica, dell'accettazione o  dell'approvazione  della  Convenzione,
successive  all'adesione.  Tali   obiezioni   vanno   notificate   al
depositario.