(Convenzione-art. 45)
Art. 45 
1. Uno Stato che comprende due o piu' unita territoriali, nelle quali
differenti  ordinamenti   giuridici   si   applicano   alle   materie
contemplate dalla presente Convenzione, puo', al momento della firma,
della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione,
dichiarare che la presente Convenzione si applica a tutte  le  unita'
territoriali o soltanto ad una  o  ad  alcune  di  esse,  e  puo'  in
qualsiasi momento modificare tale dichiarazione facendone una nuova. 
2. Queste dichiarazioni sono notificate al  depositario  ed  indicano
espressamente le unita territoriali in cui la Convenzione si applica. 
3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione  ai  sensi  del  presente
articolo, la Convenzione si applica a tutte le unita territoriali  di
detto Stato.