Art. 45 1. Uno Stato che comprende due o piu' unita territoriali, nelle quali differenti ordinamenti giuridici si applicano alle materie contemplate dalla presente Convenzione, puo', al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applica a tutte le unita' territoriali o soltanto ad una o ad alcune di esse, e puo' in qualsiasi momento modificare tale dichiarazione facendone una nuova. 2. Queste dichiarazioni sono notificate al depositario ed indicano espressamente le unita territoriali in cui la Convenzione si applica. 3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si applica a tutte le unita territoriali di detto Stato.