Art. 46 1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o d'approvazione previsto dall'articolo 43. 2. In seguito la Convenzione entrera' in vigore: a - per ogni Stato che la ratifica, l'accetta o l'approva posteriormente, o che vi aderisce, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione; b - per le unita territoriali cui la Convenzione sia stata estesa in conformita' all'articolo 45, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la notifica prevista in detto articolo.