(Convenzione-art. 47)
Art. 47 
1. Ogni  Stato  Parte  alla  Convenzione  puo'  denunciarla  mediante
notifica indirizzata per iscritto al depositario. 
2. La denuncia avra' effetto dal primo  giorno  del  mese  successivo
allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento
della notifica da parte del  depositario.  Se  e'  specificato  nella
notifica un periodo piu' lungo perche' abbia efficacia  la  denuncia,
questa avra' effetto allo scadere del periodo in questione, dopo la 
data di ricevimento della notifica