(Statuto-art. 77)
                             Articolo 77 
                          Pene applicabili 
1. Fatto salvo l'articolo 110, la Corte puo' pronunciare  contro  una
   persona dichiarata colpevole dei reati di cui all'articolo  5  del
   presente Statuto, una delle seguenti pene: 
a) reclusione per un periodo di tempo determinato non  superiore  nel
massimo a 30 anni; 
b) ergastolo, se giustificato dall'estrema  gravita'  del  crimine  e
dalla situazione personale del condannato. 
2. Alla pena della reclusione la Corte puo' aggiungere: 
a)  un'ammenda  fissata  secondo  i  criteri  previsti  dalle  Regole
Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. 
b) la confisca di profitti, beni ed  averi  ricavati  direttamente  o
   indirettamente dal crimine fatti salvi i diritti di terzi in buona
   fede.