Articolo 77 Pene applicabili 1. Fatto salvo l'articolo 110, la Corte puo' pronunciare contro una persona dichiarata colpevole dei reati di cui all'articolo 5 del presente Statuto, una delle seguenti pene: a) reclusione per un periodo di tempo determinato non superiore nel massimo a 30 anni; b) ergastolo, se giustificato dall'estrema gravita' del crimine e dalla situazione personale del condannato. 2. Alla pena della reclusione la Corte puo' aggiungere: a) un'ammenda fissata secondo i criteri previsti dalle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. b) la confisca di profitti, beni ed averi ricavati direttamente o indirettamente dal crimine fatti salvi i diritti di terzi in buona fede.