(Statuto-art. 79)
                             Articolo 79 
Fondo di garanzia per le vittime 
1. E' istituito, con decisione dell'Assemblea degli Stati  Parte,  un
   Fondo a beneficio delle vittime  dei  reati  di  competenza  della
   Corte e delle loro famiglie. 
2.. La Corte puo' ordinare che il ricavato delle ammende e  dei  beni
confiscati sia versato al Fondo 
3.  Il  Fondo  e'  gestito  in  conformita'  ai   criteri   stabiliti
dall'Assemblea degli Stati Parte.