Articolo 79 Fondo di garanzia per le vittime 1. E' istituito, con decisione dell'Assemblea degli Stati Parte, un Fondo a beneficio delle vittime dei reati di competenza della Corte e delle loro famiglie. 2.. La Corte puo' ordinare che il ricavato delle ammende e dei beni confiscati sia versato al Fondo 3. Il Fondo e' gestito in conformita' ai criteri stabiliti dall'Assemblea degli Stati Parte.