(Statuto-art. 80)
                             Articolo 80 
Autonomia dell'applicazione delle pene ad opera degli, Stati e della 
legislazione nazionale 
  Nessuna disposizione del presente capitolo vieta l'applicazione  ad
opera degli Stati di pene  previste  dal  loro  diritto  interno,  ne
l'applicazione della normativa di Stati che  non  prevedono  le  pene
stabilite nel presente capitolo.