(Convenzione-art. 59)
(( Articolo 59 - Status di residente 
 
  1 Le Parti adottano le misure  legislative  e  di  altro  tipo  per
garantire che le vittime, il  cui  status  di  residente  dipende  da
quello del coniuge o  del  partner,  conformemente  al  loro  diritto
interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento  del
matrimonio  o  della   relazione,   in   situazioni   particolarmente
difficili, un titolo autonomo di soggiorno,  indipendentemente  dalla
durata del  matrimonio  o  della  relazione.  Le  condizioni  per  il
rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono  stabilite
conformemente al diritto nazionale. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie  per  garantire  che  le  vittime  possano   ottenere   la
sospensione delle procedure di espulsione  avviate  perche'  il  loro
status di residente dipendeva da quello del coniuge  o  del  partner,
conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro  di
chiedere un titolo autonomo di soggiorno. 
  3 Le Parti rilasciano  un  titolo  di  soggiorno  rinnovabile  alle
vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni: 
  a quando l'autorita' competente ritiene che il loro  soggiorno  sia
necessario in considerazione della loro situazione personale; 
  b quando l'autorita' competente ritene che il  loro  soggiorno  sia
necessario per la loro collaborazione  con  le  autorita'  competenti
nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali. 
  4  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che le  vittime  di  un  matrimonio  forzato
condotte in un altro paese al fine di  contrarre  matrimonio,  e  che
abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in
cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status. ))