(Convenzione-art. 60)
(( Articolo 60 - Richieste di asilo basate sul genere 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che la violenza contro le donne  basata  sul
genere possa essere riconosciuta come una forma  di  persecuzione  ai
sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa  allo  status
dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che  dia
luogo a una protezione complementare / sussidiaria. 
  2 Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al  genere
sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi
in cui sia stabilito che il timore di persecuzione e' basato su uno o
piu' di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo  status  di
rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili. 
  3  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per  sviluppare  procedure  di  accoglienza  sensibili  al
genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo,  nonche'  linee
guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni
di genere,  compreso  in  materia  di  concessione  dello  status  di
rifugiato e di richiesta di protezione internazionale. ))