(Protocollo-Articolo I)
                             PROTOCOLLO 
 
                  DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA 
 
                       LA REPUBBLICA ITALIANA 
 
                    E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO 
 
            PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA 
 
      DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI FISCALI, 
 
                   FIRMATA A ROMA IL 21 MARZO 2002 
 
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di
San Marino, desiderosi di concludere un Protocollo  che  modifica  la
Convenzione  tra  gli  Stati  contraenti  per   evitare   le   doppie
imposizioni in materia di imposte sul  reddito  e  per  prevenire  le
frodi fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, firmata a Roma il 21  marzo
2002 (qui di seguito "la Convenzione"), 
hanno convenuto quanto segue: 
 
                             ARTICOLO I 
 
L'Articolo 10 "Dividendi" e' modificato come segue: 
1. I  dividendi  pagati  da  una  societa'  residente  di  uno  Stato
contraente  ad  un  residente  dell'altro   Stato   contraente   sono
imponibili in detto altro Stato. 
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello  Stato
contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in
conformita' alla legislazione di  detto  Stato,  ma,  se  l'effettivo
beneficiario  dei  dividendi  e'  un   residente   dell'altro   Stato
contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: 
a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi  se  l'effettivo
beneficiario e' una societa' diversa da una societa' di  persone  che
ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale  della  societa'  che
distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente
alla data della delibera di distribuzione dei dividendi; 
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in  tutti  gli
altri casi. 
Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di  comune
accordo le modalita' di applicazione di tali limitazioni. 
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della  societa'  per
gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 
3. Ai fini del presente Articolo il  termine  "dividendi"  designa  i
redditi derivanti da azioni, da azioni o  diritti  di  godimento,  da
quote  minerarie,  da  quote  di  fondatore  o  da  altre  quote   di
partecipazione agli  utili,  ad  eccezione  dei  crediti,  nonche'  i
redditi di  altre  quote  sociali  assoggettati  al  medesimo  regime
fiscale dei redditi delle  azioni  secondo  la  legislazione  fiscale
dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 
4. Le disposizioni dei paragrafi l e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente
la  societa'  che  paga  i  dividendi,  un'attivita'  industriale   o
commerciale per mezzo di  una  stabile  organizzazione  ivi  situata,
oppure una professione  indipendente  mediante  una  base  fissa  ivi
situata, e la partecipazione generatrice di dividendi  si  ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono  imponibili  in
detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 
5. Qualora una societa' residente  di  uno  Stato  contraente  ricavi
utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto  altro  Stato  non
puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa',  a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di  detto  altro
Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile  organizzazione  o  a  una  base  fissa
situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a  titolo
di  imposizione  degli  utili  non  distribuiti,  sugli   utili   non
distribuiti dalla societa', anche se i dividendi pagati o  gli  utili
non distribuiti costituiscono in tutto o in  parte  utili  o  redditi
realizzati in detto altro Stato.