(Protocollo-Articolo V)
                             ARTICOLO V 
 
1. Le disposizioni  degli  Articoli  10,  11  e  12  si  applicano  a
condizione che sia effettivamente attuato lo scambio di  informazioni
previsto dall'Articolo 26. 
2. Ciascuno Stato contraente  puo'  sospendere  l'applicazione  degli
Articoli 10, 11 e 12,  ove  abbia  fondato  motivo  di  ritenere  che
l'Articolo 26 non sia adeguatamente  applicato.  Con  decorrenza  dal
primo giorno del secondo mese successivo a quello della comunicazione
di sospensione, le aliquote applicabili saranno rispettivamente: 
- 5 per cento, anziche' 0 per cento (ex  articolo  10,  paragrafo  2,
lett. a) 
- 13 per cento, anziche' 0 per cento (ex articolo  11,  paragrafo  2,
lett. a) 
- 10 per cento, anziche' 0 per cento (ex articolo  12,  paragrafo  2,
lett. a) 
3. Nel caso di sospensione  di  cui  al  paragrafo  2,  le  autorita'
competenti faranno del loro meglio per regolare in via di  amichevole
composizione il ripristino di un effettivo scambio di informazioni.