(Protocollo-Articolo VI)
                             ARTICOLO VI 
 
Il  Protocollo  Allegato  alla  Convenzione  per  evitare  le  doppie
imposizioni in materia di imposte sul  reddito  e  per  prevenire  le
frodi fiscali, firmata a Roma il 21 marzo  2002,  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
                        PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 
 
alla Convenzione tra il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il
Governo  della  Repubblica  di  San  Marino  per  evitare  le  doppie
imposizioni in materia di imposte sul  reddito  e  per  prevenire  le
frodi fiscali. 
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data  odierna  tra
il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo  della  Repubblica
di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, sono  state  concordate
le seguenti disposizioni  aggiuntive  che  formano  parte  integrante
della Convenzione. 
Resta inteso che: 
1. I due Stati contraenti  convengono  di  esaminare  le  fattispecie
applicative dell'Articolo 4 della Convenzione citata  in  materia  di
residenza fiscale, tenuto altresi' conto della particolare situazione
socio-economica e geografica dei due Paesi. 
2. Per quanto concerne il paragrafo 3  dell'Articolo  7,  per  "spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile  organizzazione"  si
intendono  le  spese  direttamente  connesse  con  l'attivita'  della
stabile organizzazione. 
3.  Per  quanto  concerne   l'Articolo   8,   gli   utili   derivanti
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o  di  aeromobili
comprendono: 
a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi e aeromobili
utilizzati in traffico internazionale, 
b) gli utili derivanti  dall'impiego  o  dal  noleggio  di  container
qualora essi costituiscano utili  occasionali  e  secondari  rispetto
agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico  internazionale
di navi o di aeromobili. 
4. Con riferimento al paragrafo 4 dell'Articolo 10,  al  paragrafo  5
dell'Articolo 11, al paragrafo 4 dell'Articolo 12, ed al paragrafo  2
dell'Articolo 22,  l'ultima  frase  ivi  contenuta  non  puo'  essere
interpretata come contraria ai principi contenuti negli Articoli 7  e
14 della presente Convenzione. 
5. Con riferimento all'Articolo 11 le disposizioni della  Convenzione
non ostano all'applicazione dell'Accordo tra la Comunita'  Europea  e
la Repubblica di San  Marino  che  stabilisce  misure  equivalenti  a
quelle  previste  nella  Direttiva  2003/48/CE  del  Consiglio  sulla
tassazione dei redditi da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
interessi,  firmato  a  Bruxelles  il  7  dicembre  2004.   Pertanto,
considerato l'Articolo 12, paragrafo 2, del richiamato Accordo tra la
Comunita' Europea e la Repubblica di San Marino, nonche' il paragrafo
4  del  relativo  Memorandum  d'intesa,  le   disposizioni   di   cui
all'Articolo  26   "Scambio   di   informazioni",   come   modificato
dall'Articolo IV del Protocollo della Convenzione, si applicano anche
con riferimento ai redditi contemplati  dal  citato  Accordo  tra  la
Comunita' Europea e la Repubblica di San Marino. 
6. In  relazione  alle  disposizioni  dell'Articolo  15,  per  quanto
concerne  la  tassazione  di   lavoro   dipendente   dei   lavoratori
frontalieri residenti in Italia, i due Stati contraenti convengono di
applicare  il  sistema  di  tassazione  concorrente,  con  tassazione
definitiva nello Stato di residenza. 
La Repubblica Italiana assoggettera' a tassazione  il  reddito  lordo
dei lavoratori  frontalieri  residenti  in  Italia  conseguito  nella
Repubblica di San Marino con le modalita' che saranno  stabilite  con
legge ordinaria. 
La legge ordinaria potra' determinare una quota del reddito lordo dei
lavoratori frontalieri esente da imposta in Italia. 
7.  Con  riferimento  ai  paragrafi  1  e  2  dell'Articolo  19,   le
remunerazioni pagate  ad  una  persona  fisica  in  corrispettivo  di
servizi  resi  alla  Banca  d'Italia  o  alla  Banca  Centrale  della
Repubblica di San Marino e all'Istituto Nazionale  per  il  Commercio
Estero (I.C.E.), come pure ai corrispondenti enti  sammarinesi,  sono
incluse nel campo di applicazione delle  disposizioni  relative  alle
funzioni pubbliche. 
8. Le disposizioni  di  cui  al  paragrafo  3  dell'Articolo  28  non
pregiudicano la potesta' delle autorita' competenti di stabilire,  di
comune  accordo,   procedure   diverse   per   l'applicazione   delle
limitazioni previste dalla presente Convenzione. 
Le  disposizioni  della  presente  Convenzione  non  pregiudicano  il
diritto degli Stati contraenti di applicare la  propria  legislazione
fiscale interna per  prevenire  l'evasione,  l'elusione  e  le  frodi
fiscali.