(Regolamento-art. 34)
                             Articolo 34 
 
                           Norme generali 
 
  1. Nella Zona D2  della  Riserva  di  Torre  Guaceto  e'  possibile
svolgere attivita' zootecniche di animali  da  bassa  corte  (galline
ovaiole, polli e capponi, faraone, tacchini, anatre e oche,  conigli,
maiali) ad esclusivo carattere estensivo, escludendo  ogni  forma  di
allevamento industriale (es. allevamenti senza terra). Se l'attivita'
ne' a scopo di reddito, fatte salve le autorizzazioni  comunali,  gli
interventi  devono  seguire  le  indicazioni  tecniche  di  cui  agli
articoli 35, 36 e 37. 
  2. Gli animali, anche se hanno libero accesso  al  pascolo,  devono
sempre avere a disposizione erbe e verdure. All'interno dei ricoveri,
a partire dalla quarta settimana fino alla  quattordicesima  (e  fino
alla dodicesima per le anatre), deve essere presente una rastrelliera
con foraggi freschi o secchi.