(Regolamento-art. 37)
                             Articolo 37 
 
                               Maiali 
 
  1.  Gli  animali  devono  essere  allevati  in   arche   aventi   a
disposizione un ampio pascolo. 
  2. Ogni animale ha bisogno di una superficie di ricovero pari  a  2
mq. Nell'arca il pavimento deve essere imbottito di paglia. 
  3. I maiali devono avere a disposizione un'area pascolo  di  almeno
300 mq per capo. I maiali devono avere la  possibilita'  di  muoversi
sul terreno e devono avere a disposizione pozze d'acqua per il  bagno
di fango con il quale si proteggono dal caldo estivo e dagli insetti.