(Convenzione-art. 10)
  Articolo 10 
 
  Ciascuna Parte si impegna: 
  i. ad organizzare lo scambio di informazioni tra i poteri  pubblici
competenti  e  le  istituzioni  scientifiche  sugli  scavi   illeciti
constatati; 
  ii. a sottoporre alla conoscenza  delle  istanze  competenti  dello
Stato di origine parte a questa Convenzione (riveduta)  ogni  offerta
che si sospetti provenga da scavi illegali o da deviazioni  di  scavi
ufficiali, nonche' ogni precisione necessaria in proposito; 
  iii. per quanto concerne i musei e gli altri Istituti  analoghi  la
cui politica di acquisto e'  soggetta  al  controllo  dello  Stato,ad
adottare i provvedimenti necessari affinche'  essi  non  acquisiscano
elementi del  patrimonio  archeologico  sospettati  di  provenire  da
scoperte  incontrollate,  scavi  illeciti  o  deviazioni   di   scavi
ufficiali; 
  iv. nei confronti di musei ed  altri  enti  analoghi,  situati  sul
territorio di una Parte  ma  la  cui  politica  di  acquisto  non  e'
soggetta al controllo dello Stato: 
  a.  a  trasmettere  loro  il  testo  della   presente   Convenzione
(riveduta); 
  b. a non risparmiare alcun sforzo per  assicurare  il  rispetto  da
parte di tali musei ed enti, dei principi formulati nel  paragrafo  3
sopra; 
  v.  a  limitare  per  quanto  possibile,  mediante   un'azione   di
educazione, di informazione,  di  vigilanza  e  di  cooperazione,  il
movimento degli elementi del patrimonio archeologico  provenienti  da
scoperte  incontrollate,  scavi  illeciti  o  deviazioni   di   scavi
ufficiali.