(Convenzione-art. 11)
  Articolo 11 
 
  Nessuna  disposizione   della   presente   Convenzione   (riveduta)
pregiudica i trattati bilaterali  o  multilaterali  esistenti  o  che
potranno esistere tra determinate Parti, relativi  alla  circolazione
illecita  di  elementi  del  patrimonio  archeologico  o  alla   loro
restituzione al legittimo proprietario.