(Convenzione-art. 57)
                             Articolo 57 
 
    1. La convenzione e' aperta alla  firma  degli  Stati  che  erano
Membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato al
momento della sua Diciottesima sessione. 
    2. La convenzione e' ratificata,  accettata  o  approvata  e  gli
strumenti  di  ratifica,  di  accettazione  o  di  approvazione  sono
depositati presso il Ministero degli  Affari  Esteri  del  Regno  dei
Paesi Bassi, depositario della convenzione.