(Convenzione-art. 58)
                             Articolo 58 
 
    1. Ogni altro Stato puo' aderire alla  convenzione  dopo  la  sua
entrata in vigore ai sensi dell'art. 61, paragrafo 1. 
    2. Lo strumento di adesione e' depositato presso il depositario. 
    3. L'adesione ha effetto solo nei rapporti fra lo Stato  aderente
e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni  nei  suoi
confronti nei sei  mesi  successivi  al  ricevimento  della  notifica
prevista all'art. 63, lettera b).  Una  tale  obiezione  puo'  essere
sollevata  da  ogni  Stato  anche  al  momento   di   una   ratifica,
accettazione   o   approvazione    della    convenzione    successiva
all'adesione. Tali obiezioni sono notificate al depositario.