(Convenzione-art. 59)
                             Articolo 59 
 
    1. Uno Stato che comprenda due o piu' unita' territoriali in  cui
si applichino ordinamenti giuridici  diversi  riguardo  alle  materie
regolamentate dalla  presente  convenzione  puo',  al  momento  della
firma,  della  ratifica,   dell'accettazione,   dell'approvazione   o
dell'adesione, dichiarare che la convenzione si applichera'  a  tutte
le sue unita' territoriali o solo ad una o a piu'  di  esse,  e  puo'
modificare in ogni momento questa  dichiarazione  facendo  una  nuova
dichiarazione. 
    2. Tali dichiarazioni sono notificate al depositario  e  indicano
espressamente  le  unita'  territoriali  alle  quali  si  applica  la
convenzione. 
    3. Se uno Stato  non  fa  dichiarazioni  ai  sensi  del  presente
articolo, la convenzione si intende applicata a tutto  il  territorio
di quello Stato.