(Convenzione-art. 60)
                             Articolo 60 
 
    l. Ogni Stato  puo',  al  piu'  tardi  all'atto  della  ratifica,
dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o al momento di
una dichiarazione fatta  ai  sensi  dell'art.  59,  esprimere  una  o
entrambe le riserve previste agli articoli 54, paragrafo 2, e 55. Non
e' ammessa alcuna altra riserva. 
    2. Ogni Stato puo', in ogni momento,  ritirare  una  riserva  che
abbia fatto. Tale ritiro e' notificato al depositario. 
    3. L'effetto della riserva cessa il primo giorno del  terzo  mese
successivo alla notifica di cui al paragrafo precedente.