Articolo 61 1. La convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione previsto dall'art. 57. 2. Successivamente, la convenzione entra in vigore: a) per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; b) per ogni Stato aderente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del termine di sei mesi di cui all'art. 58, paragrafo 3; c) per le unita' territoriali alle quali sia stata estesa la convenzione conformemente all'art. 59, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi data della notifica di cui a tale articolo.