Articolo 62 1. Ogni Stato Parte della convenzione puo' denunciarla con notifica inviata per iscritto al depositario. La denuncia puo' limitarsi ad alcune unita' territoriali alle quali si applica la convenzione. 2. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Ove nella notifica sia specificato un periodo piu' lungo per l'entrata in vigore della denuncia, la denuncia ha effetto allo scadere del periodo in questione.