Articolo 63 II depositario notifica agli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nonche' agli Stati che abbiano aderito conformemente alle disposizioni dell'art. 58: a) le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all'art. 57; b) le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'art. 58; c) la data in cui la convenzione entrera' in vigore in conformita' delle disposizioni dell'art. 61; d) le dichiarazioni di cui agli articoli 34, paragrafo 2, e 59; e) gli accordi di cui all'art. 39; f) le riserve di cui agli articoli 54, paragrafo 2, e 55 e il ritiro delle riserve di cui all'art. 60, paragrafo 2; g) le denunce di cui all'art. 62. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione. Fatto a L'Aja, il diciannove ottobre millenovecentonovantasei, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia, che sara' depositata negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui una copia autenticata sara' consegnata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato in occasione della Diciottesima sessione. Parte di provvedimento in formato grafico